ACF

Con Delibera n. 21867 del 26 maggio 2021, la Consob ha apportato alcune modifiche al Regolamento di attuazione dell’articolo 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

L’ACF, operativo dal 9 gennaio 2017, è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, caratterizzato dall’adesione obbligatoria degli intermediari e dalla natura decisoria della procedura. L’obiettivo è fornire un efficace strumento di tutela diretta degli interessi degli investitori. L’accesso all’ACF è del tutto gratuito per l’investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).

Condizioni per l’accesso all’ACF sono che il cliente-investitore abbia preventivamente presentato reclamo all’intermediario e che la procedura di arbitrato sia avviata entro i dodici mesi successivi.

Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.

La procedura consente sia all’investitore sia all’intermediario di rappresentare le proprie ragioni, assicurando quindi il pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con una decisione dell’ACF il quale, nel caso accolga in tutto o in parte il ricorso dell’investitore, potrà stabilire a carico dell’intermediario l’obbligo di risarcire i danni subiti ovvero le spese sostenute per il compimento degli atti ritenuti necessari. La decisione dell’ACF non è vincolante per l’investitore che può comunque ricorrere all’autorità giudiziaria.

Ulteriori informazioni sono altresì disponibili sul sito https://www.acf.consob.it